Formazione: Accordo Stato Regioni

19 Apr, 2025 | Formazione, News

La Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta ordinaria del 17 aprile 2025 ha approvato l’Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Il testo approvato è quello depositato con l’integrazione: «La Conferenza esprime l’avviso favorevole alla stipula dell’accordo condizionato all’accoglimento dell’inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economicosociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione.”».

Queste le principali innovazioni dell’accordo, per altro già note da tempo per le bozze circolate:

Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni vigenti in materia.

– Definisce le figure fondamentali da formare:

  • lavoratori, preposti e dirigenti, datori di lavoro;
  • datori di lavoro che assumono direttamente i compiti del SPP (art. 34 D.Lgs. 81/2008);RSPP e ASPP (art. 32);
  • coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE);
  • datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri mobili e temporanei;
  • soggetti operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011);
  • operatori addetti all’uso di attrezzature di lavoro per cui è richiesta una abilitazione specifica.

Metodologia vincolante per l’elaborazione del progetto formativo, che dovrà definire obiettivi, contenuti, durata, modalità didattiche, valutazione dell’apprendimento, aggiornamento e verifica dell’efficacia.

Regole per la didattica a distanza.

– Definizione di durata e contenuti minimi armonizzati per ogni percorso formativo.

– Possibilità di personalizzazioni in base ai rischi aziendali.

In allegato il testo dell’Accordo che diventerà operativo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per la notizia ufficiale si rimanda al sito StatoRegioni

Per l’articolo SNOP di commento all’Accordo clicca qui

La Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2025 pubblica il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.
Il testo è già noto dal 17/4 us, data dell’approvazione nella seduta della Conferenza Stato/Regioni ed è stato da molti già ampiamente commentato .
Alleghiamo il più recente di Confindustria, che mi sembra tra i più esaustivi.
L’associazione datoriale riconosce “un bilancio complessivamente positivo dell’Accordo”, che viene salutato come uno strumento potenzialmente utile a migliorare “la qualità della formazione e la sua effettiva capacità di incidere sulla prevenzione degli infortuni” ed esprime apprezzamento per gli obiettivi dell’accordo, affiancando tuttavia osservazioni critiche mirate, in particolare sul piano della coerenza giuridica e dell’uniformità applicativa del sistema nazionale.
Gli aspetti più innovativi a giudizio della scrivente sono:
La formazione specifica e aggiornata del datore di lavoro, di cui viene riconosciuto il ruolo centrale che il datore riveste nel sistema di prevenzione aziendale.
L’ampliamento dei contenuti formativi destinati al preposto.
L’inclusione di nuove attrezzature tra quelle disciplinate dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008.
La definizione di obblighi formativi per gli operatori in ambienti confinati.
L’inserimento sistemico della videoconferenza sincrona, definita “una modalità che consente di ampliare l’accessibilità alla formazione, con modalità già sperimentate nel sistema scolastico e universitario”.
Il riconoscimento implicito delle articolazioni confederali, dato che “le associazioni imprenditoriali aderenti al sistema Confindustria e le loro articolazioni formative sono legittimate a erogare formazione in quanto rientranti tra i soggetti individuati all’art. 1.3, lett. b) dell’Accordo”.
La rinnovata attenzione all’organizzazione della sicurezza, con un’enfasi particolare sul ruolo del datore di lavoro e sulle sue responsabilità.
Gli approcci formativi innovativi, orientati a superare la tradizionale impostazione teorico-nozionistica in favore di una formazione più esperienziale, centrata sulla consapevolezza e sull’adozione di comportamenti corretti.
Non mancano alcuni aspetti particolarmenti critici:
Clausola di salvaguardia che consente a Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere “disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. Ogni volta che si approva un regolamento nazionale, ciascuna regione lo rielabora con distorsioni abnormi (vedi accordi su alcol e stupefacenti; le aziende che operano con sedi o unità produttive in diversi territori si trovano a dover applicare norme tra loro diverse e contraddittorie, NdR).
l’individuazione e il controllo sui soggetti formatori diversi da quelli istituzionali. Pur riconoscendo che l’Accordo “mira a rafforzare la qualificazione dei soggetti erogatori”, Confindustria osserva che la previsione del Repertorio nazionale ex art. 8 D.Lgs. 81/2008, così com’è, “non consente un reale filtro qualitativo”. Si chiede pertanto l’introduzione di un elenco nazionale distinto, con requisiti selettivi autonomi, per evitare che “si continuino ad ammettere soggetti scarsamente rappresentativi o privi di effettive competenze”.
Assenza del delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/2008 tra i soggetti per cui è prevista formazione obbligatoria. La Nota rileva che “il delegato, pur non essendo formalmente il datore di lavoro, esercita di fatto una funzione equivalente”, e la sua omissione rappresenta “una contraddizione con lo spirito stesso dell’Accordo, orientato all’effettività della formazione come strumento di prevenzione”. Confindustria definisce questa previsione “inaccettabile nella sua formulazione attuale” e ne denuncia l’effetto disgregativo sul principio di uniformità, ponendo l’accento sulle gravi ricadute interpretative e applicative
In sintesi, Confindustria condivide le finalità dell’Accordo e alcune innovazioni, ma contesta il rischio che lo stesso venga stravolto dalle singole regioni, rischiando, se non corretto, di generare un sistema frammentato, incerto e potenzialmente iniquo.

L’associazione auspica che, nella fase applicativa, vengano introdotti “correttivi interpretativi” e “interventi normativi” per garantire l’uniformità, la certezza giuridica e l’efficacia preventiva delle norme.

Queste alcune indicazioni temporali:
– l’accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il 24 maggio 2025;
– possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni precedenti sino e non oltre il 24/05/2026;
– i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione a loro dedicato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027;
– i corsi di formazione per datore di lavoro già erogati al 24 maggio 2025, i cui contenuti siano conformi al nuovo accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Segnaliamo anche i seguenti articolo di approfondimento sul tema:
– articolo Studio Legale Scudier Casella “Formazione sulla sicurezza e salute del lavoro:il nuovo Accordo Stato-Regioni. Il quadro di insieme , le novita’ assolute” ;
– nota tecnica di Norberto Canciani “I soggetti formatori nel nuovo Accordo  Stato-Regioni”