UNPISI pubblica un articolo sulle modifiche normative introdotte dal DL 19/2026 in materia di Industrie Insalubri.

20 Apr, 2026 | Legislazione

Il comma 3 dell’art.14 del Decreto-Legge 19/2026 convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 esclude dalle procedure previste ai sensi dell’art.216 del TULLSS del 1934 (classificazione delle indusrie insalubri) le attività che hanno ottenuto le autorizzazioni ambientali ai sensi del DLgs 152/2006.

UNPISI pubblica sul proprio sito un articolo sulle semplificazioni amministrative introdotte dalla recente norma.

Art. 14.
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3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi dell’articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, recante l’elenco delle industrie insalubri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse dall’applicazione della relativa disciplina le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.