La Legge 34/2026 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 68 del 23/03/2026 con entrata in vigore il 7/4/26.
Di particolare interesse per Salute e Sicurezza gli artt. 9, 10, 11, 12. Riguardo all’articolo 11 segnaliamo non poche perplessità.
Art. 9 Esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali
La norma esclude i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non aperte al pubblico e quindi non circolanti su strada, dall’obbligo di assicurazione obbligatoria RCA in quanto già coperti con altre assicurazioni.
L’esclusione dall’obbligo di RCA non equivale a un venir meno delle tutele assicurative: i mezzi interessati dovranno comunque essere coperti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi, coerenti con i rischi connessi alle attività svolte all’interno dei contesti produttivi.
La norma si applica anche alle macchine agricole non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall’assicurazione obbligatoria RCA.
Art. 10 – Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni-CIG nonché semplificazioni amministrative per le imprese agricole.
- Modifica dell’art. 30 del D.lgs. 81/08 L’INAIL, dovrà elaborare, entro 120 giorni (7 agosto 2026), d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione (MOG di cui all’art. 30 del D.lgs. 81/08) per le microimprese e le piccole e medie imprese, fornendo assistenza alle imprese per l’applicazione e gestione del MOG semplificato. Una facilitazione di rilievo, senza oneri per le imprese, per favorire l’adozione dei MOG.
- Modifica dell’art. 37, co 5 del D.lgs. 81/08 Precisazioni sull’addestramento: “…Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato. Rimane comunque l’obbligo che l’addestramento sia “effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.”
Art. 11 – Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile
“Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»;
La mancata applicazione di questa disposizione è sanzionata all’articolo 55, comma 5, lettera c).
Oltre al mancato coordinamento con la L. 81/2017, Capo II, e con il Protocollo sul lavoro agile del 7 dicembre 2021, che prevedono un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore e la conseguente cooperazione del lavoratore, si rileva che l’informativa scritta prevede solo l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi con l’attività svolta mediante il lavoro agile ma non le misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro è pur sempre tenuto ad prevedere ed attuare “per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”. Inoltre, ci si domanda come una informativa sui rischi possa esonerare il datore di lavoro da tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, quali appunto l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria.
Del resto l’art 22, co2 della L. 81/17 invocando la cooperazione del lavoratore per l’attuazione delle misure di prevenzione, indica logicamente l’obbligo del datore di lavoro di predisporre le stesse in relazione ai rischi connessi al lavoro svolto all’esterno dei locali aziendali .“Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.”
Art. 12 – Verifiche di attrezzature 1. All’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la voce: «Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato – Verifica annuale» è inserita la seguente: «Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto – Verifica triennale».
Segnaliamo gli articoli pubblicati sull’argomento:
– “Ambiente e sicurezza, Addio allo smart working?” di Raffaele Guariniello. L’articolo è disponibile su Ipsoa cliccando qui
– “La tutela della salute e della sicurezza tra destrutturazione spazio-temporale e flessibilità del lavoro” di Paolo Pascucci

