Ultimi provvedimenti ministeriali in materia di COVID-19

4 Gen, 2023 | C19 Dal Governo, Covid-19

3 gennaio 2023 – Sintesi a cura della CIIP

Le ultime disposizioni del Ministero della Salute riguardano:

  • l’aggiornamento delle misure di isolamento e autosorveglianza,
  • la proroga al 30 aprile dell’obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie,
  • l’aggiornamento della circolare sulle misure antiCOVID per la stagione invernale 2022-23.

Scarica i documenti ufficiali:

In sintesi, per i casi COVID asintomatici o senza sintomi da almeno 2 giorni:

  • l’isolamento termina dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, anche senza test negativo;
  • in questi casi è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 fino al decimo giorno;
  • in caso di test negativo, l’isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni senza obbligo di mascherina.

Il test al termine dell’isolamento resta obbligatorio per:

  • operatori sanitari;
  • soggetti immunodepressi.

In caso di contatto stretto:

  • autosorveglianza per 5 giorni;
  • test solo in caso di sintomi;
  • gli operatori sanitari devono effettuare test giornalieri fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

È fortemente raccomandato:

  • uso della mascherina FFP2 in ambienti chiusi o affollati;
  • completare la vaccinazione secondo i programmi nazionali.

La Legge Finanziaria del 31 dicembre 2022 (L. 197/22, art. 1, co. 306) proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati.

Definizione di “lavoratore fragile”

  1. Disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
  2. Certificazione medico-legale di rischio per immunodepressione o patologie oncologiche;
  3. Condizioni sanitarie indicate dal DM Salute 3 febbraio 2022 (es. trapianto, dialisi, patologie onco-ematologiche, immunodeficienze primarie e secondarie, AIDS, etc.).

Inoltre, rientrano nella definizione di “fragili”:

  • Pazienti con 3 o più delle seguenti condizioni: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete, BPCO, epatite cronica, obesità.

Fragilità con esenzione vaccinale + condizioni sanitarie specifiche

  • Età >60 anni;
  • Condizioni indicate nell’allegato 2 della Circolare n. 45886 dell’8/10/2021: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, endocrinopatie, epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità, disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).

Esclusi

Non sono più considerati fragili i lavoratori esposti a rischio per mansioni (art. 83 del D.L. 34/2020), in assenza di condizioni sanitarie documentate.

Chi certifica lo stato di fragilità

Il medico di medicina generale (medico di famiglia) può rilasciare la certificazione.

Cosa cambia

  • Per chi ha già ottenuto il riconoscimento: nulla cambia fino al 31/03/2023;
  • Chi richiede ora il riconoscimento deve fornire certificazione dettagliata del medico, con riferimenti normativi;
  • Il medico competente può esprimere parere o essere consultato dal datore di lavoro;
  • Il lavoratore può richiedere visita al medico competente.

Data aggiornamento: 3 gennaio 2023