3 gennaio 2023 – Sintesi a cura della CIIP
Le ultime disposizioni del Ministero della Salute riguardano:
- l’aggiornamento delle misure di isolamento e autosorveglianza,
- la proroga al 30 aprile dell’obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie,
- l’aggiornamento della circolare sulle misure antiCOVID per la stagione invernale 2022-23.
Scarica i documenti ufficiali:
- Ordinanza 29 dicembre 2022
- Circolare 1 gennaio 2023 – Misure antiCOVID
- Circolare su isolamento e quarantena (dicembre 2022)
In sintesi, per i casi COVID asintomatici o senza sintomi da almeno 2 giorni:
- l’isolamento termina dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, anche senza test negativo;
- in questi casi è obbligatorio l’uso della mascherina FFP2 fino al decimo giorno;
- in caso di test negativo, l’isolamento può terminare anche prima dei 5 giorni senza obbligo di mascherina.
Il test al termine dell’isolamento resta obbligatorio per:
- operatori sanitari;
- soggetti immunodepressi.
In caso di contatto stretto:
- autosorveglianza per 5 giorni;
- test solo in caso di sintomi;
- gli operatori sanitari devono effettuare test giornalieri fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.
È fortemente raccomandato:
- uso della mascherina FFP2 in ambienti chiusi o affollati;
- completare la vaccinazione secondo i programmi nazionali.
La Legge Finanziaria del 31 dicembre 2022 (L. 197/22, art. 1, co. 306) proroga fino al 31 marzo 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati.
Definizione di “lavoratore fragile”
- Disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
- Certificazione medico-legale di rischio per immunodepressione o patologie oncologiche;
- Condizioni sanitarie indicate dal DM Salute 3 febbraio 2022 (es. trapianto, dialisi, patologie onco-ematologiche, immunodeficienze primarie e secondarie, AIDS, etc.).
Inoltre, rientrano nella definizione di “fragili”:
- Pazienti con 3 o più delle seguenti condizioni: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete, BPCO, epatite cronica, obesità.
Fragilità con esenzione vaccinale + condizioni sanitarie specifiche
- Età >60 anni;
- Condizioni indicate nell’allegato 2 della Circolare n. 45886 dell’8/10/2021: malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, endocrinopatie, epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità, disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).
Esclusi
Non sono più considerati fragili i lavoratori esposti a rischio per mansioni (art. 83 del D.L. 34/2020), in assenza di condizioni sanitarie documentate.
Chi certifica lo stato di fragilità
Il medico di medicina generale (medico di famiglia) può rilasciare la certificazione.
Cosa cambia
- Per chi ha già ottenuto il riconoscimento: nulla cambia fino al 31/03/2023;
- Chi richiede ora il riconoscimento deve fornire certificazione dettagliata del medico, con riferimenti normativi;
- Il medico competente può esprimere parere o essere consultato dal datore di lavoro;
- Il lavoratore può richiedere visita al medico competente.
Data aggiornamento: 3 gennaio 2023

