Il Decreto Interministeriale del 27.12.2021 (pubb. 14.02.2022 sul sito del Ministero del Lavoro) completa il recepimento della Direttiva 2000/54/CE in materia di rischio dei lavoratori da agenti biologici come modificata dalle successive Direttive 2019/1833/UE e 2020/739/UE non correttamente interpretate.

Queste le principali modifiche:

L’allegato 1 sostituisce l’allegato XLIV "Elenco esemplificativo dei tipi di attività professionale".
Prima dell’elenco delle attività è stata inserita la seguente frase: “Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del presente decreto riveli un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività che devono essere prese in considerazione.

L’allegato 2 sostituisce l’allegato XLVI "Elenco degli agenti biologici classificati".
Oltre a diverse modifiche lessicali segnaliamo alcune aggiunte:

- punto 2 Inserita la seguente frase “La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori (lavoratori sensibili n.d.r.). In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un’esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276.

- punto 5La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione.”

- punto 6 Inserita la seguente frase “Nel valutare le misure di contenimento da applicare a tali agenti (gruppo 3 con doppio asterisco n.d.r.) si deve tenere conto della natura delle specifiche attività in questione e della quantità dell’agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure.

- indicazione V “Vaccino efficace, disponibile e registrato nell’UE”.

L’allegato 3 "Indicazioni su misure e livelli di contenimento", sostituisce l’allegato XLVII "Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento".
Prima della tabella è inserita la seguente frase: “Nella tabella, l’espressione “raccomandato” significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non inchino il contrario.”
Tale modifica era già stata recepita nel D.L. 28/10/20 n. 137 convertito in L. 18/12/20 n. 176 (ar.t sexiesdecies) che aveva recepito sia la modifica dell’allegato XLVII che dell’allegato XLVIII. Per quanto riguarda quest’ultimo si segnala l’inserimento della medesima frase di cui sopra inserita nell’Allegato XVII.

Si segnala, inoltre, che il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 convertito in L. 27/11/2020 n. 159 (art. 4) ha recepito la Direttiva UE 2020/739 inserendo nell’Allegato III il virus SARS-CoV-2 classificato 3 «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
Il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica.».

Decreto Interministeriale 27.12.2021 (pubb. 14.02.2022 sul sito del Ministero del Lavoro), sostituisce Allegati  XLIV, XLVI e XLVII- Rischio biologico al D.Lgs. 81/2008

Allegati:
Scarica questo file (Agenti biologici Modifiche 2022 al Dlgs 81 .pdf)In formato pdf[Susanna Cantoni]