Il D.L. 24/3/22 n. 24, convertito in L. 19/5/22 n. 52, prevedeva l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, degli istituti tecnici superiori, del personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Tale obbligo era previsto fino al 15 giugno 2022.

Non essendo intervenute ulteriori modifiche normative l’obbligo vaccinale per le categorie di cui sopra è abolito.

Tale obbligo permane, invece, fino al 31/12/22 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie.

In merito alla sospensione della retribuzione per inadempimento vaccinale del personale sanitario si segnala l’ordinanza n 1397/22 del TAR Lombardia che ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art, 4, co 5, del D.L. 1/4/21 n. 44 (convertito in L. 28/5/21 n. 76 e successivamente modificato con L. 3/22 e L.52/22) nella parte in cui dispone che “per il periodo di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato”.

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