Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. 29 dicembre 2022, n. 303), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. 27 febbraio 2023, n. 49), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi».

Il provvedimento, cosiddetto Milleproroghe, modifica l'articolo 9 del precedente decreto-legge, introducendo un nuovo comma 4-ter che proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Ricordiamo che le condizioni di fragilità devono essere certificate dal Medico di Medicina Generale del SSN.
La norma prevede che il datore di lavoro, per tali soggetti, assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

La Legge “Milleproroghe" proroga, inoltre, al 30 giugno 2023 (il termine era scaduto al 31 dicembre 2022) il diritto al lavoro agile per:
- lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARSCoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio.