3 gennaio 2023 - Sintesi a cura della CIIP

Le ultime disposizioni del Ministero della Salute riguardano l’aggiornamento delle misure di isolamento e autosorveglianza, la proroga al 30 aprile dell’obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie, l’aggiornamento della circolare sulle misure antiCOVID per la stagione invernale 2022-23.

In sintesi, per i casi COVID asintomatici o senza sintomi da almeno 2 giorni l’isolamento termina dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; in questi casi è obbligatorio indossare mascherina FFP2 fino al decimo giorno.

In caso di test negativo l’isolamento termina anche prima dei 5 giorni e non vi è obbligo di mascherina.
L’esecuzione del test al termine del periodo di isolamento rimane obbligatoria per gli operatori sanitari e per i soggetti immunodepressi.
Al momento non vi sono ancora precisazione in merito ai criteri per il rientro al lavoro (in particolare sulla possibilità di rientrare anche senza un tampone negativo).
In caso di contatto stretto, il periodo di autosorveglianza è ridotto a 5 giorni con obbligo di test (uno solo) se compaiono sintomi, mentre gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
Date le incertezze sull’andamento della pandemia, rimane, a nostro avviso, la raccomandazione di usare la massima cautela, usando le mascherine FFP2 in tutte le situazioni di possibile rischio, specie al chiuso o in luoghi affollati, dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1,5 metri.
Sempre fortemente raccomandata la vaccinazione, da completare in tutte le dosi previste, secondo i programmi vaccinali nazionali per classi di età e categorie a rischio.
Si ricorda infine che la legge finanziaria del 31 dicembre (L. 197/22, art. 1, co 306) ha prorogato fino al 31 marzo 2023 il diritto allo smart working dei lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati.

Rientrano nella definizione di "lavoratore fragile" i seguenti casi:

  1. riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  2. certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992.
  3. il Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2022 che indica le seguenti patologie e condizioni sanitarie per il riconoscimento di fragilità:

FRAGILITÀ INDIPENDENTE DALLO STATO VACCINALE

  • ha avuto un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • ha avuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • è in attesa di trapianto d’organo;
  • effettua terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);
  • ha una patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • ha immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immuno-deficienza comune variabile etc.) o immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico. Ad esempio, i casi di terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • effettua dialisi oppure ha un’insufficienza renale cronica grave;
  • ha una pregressa splenectomia;
  • ha la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ minore di 200cellule/µlo sulla base di giudizio clinico.

Inoltre, in tale gruppo rientrano i pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

FRAGILITÀ CON PRESENZA DI ESENZIONE VACCINALE E ALTRE PATOLOGIE

I pazienti che hanno la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età maggiore di 60 anni;
  • condizioni di cui all’allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021:

Malattie respiratorie

-    Fibrosi polmonare idiopatica;
-    Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.

Malattie cardiocircolatorie

-    Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA);
-    Pazienti post-shock cardiogeno.

Malattie neurologiche

-    Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
-    Sclerosi multipla;
-    Distrofia muscolare;
-    Paralisi cerebrali infantili;
-    Miastenia gravis;
-    Patologie neurologiche disimmuni.

Diabete / altre

endocrinopatie severe

-    Diabete di tipo 1;
-    Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze;
-    Morbo di Addison;
-    Panipopituitarismo.

Malattie epatiche

-    Cirrosi epatica.

Malattie cerebrovascolari

-    Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva;
-    Stroke nel 2020-21;
-    Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.

Emoglobinopatie

-    Talassemia major;
-    Anemia a cellule falciformi;
-    Altre anemie gravi.

Altro

-    Fibrosi cistica;
-    Sindrome di Down.
-    Grave obesità (BMI >35)

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)

-    Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

 

Non sono più considerati fragili i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022) che potevano essere riconosciuti come tali dal medico competente.

CHI PUÒ CERTIFICARE LA PATOLOGIE PER I “LAVORATORI FRAGILI”

Possono accertare le patologie e le condizioni che rendono i lavoratori pubblici o privati “fragili” i medici di medicina generale del lavoratore stesso. Ovvero, il medico di famiglia.

I lavoratori che vogliono richiedere lo Smart Working dovranno fornire al datore di lavoro la certificazione rilasciata dal medico, attestante le condizioni previste dal Decreto interministeriale. Ciò vale anche per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

COSA CAMBIA

Per i lavoratori fragili che già hanno ottenutolo lo stato di "fragilità" non cambia nulla, le condizioni con cui operano rimangono immutate sino al 31/03/2023.

Per i lavoratori che ritengono di farsi ora riconoscere lo stato di fragilità devono produrre il certificato del medico curante che non deve limitarsi a riportare la condizione di fragilità, ma deve riportare i riferimenti di legge per cui tale condizione viene riconosciuta. 

Il medico competente può, come di consueto, essere consultato dal datore di lavoro sulla congruità della documentazione prodotta o comunque per un parere.

I lavoratori possono consultare il medico competente richiedendo una visita medica.

3 gennaio 2023