Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto-legge 229 del 30/11/2021 e la Circolare della DG della prevenzione sanitaria che aggiorna le misure di isolamento e quarantena per COVID-19.

In allegato DL "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e la Circolare "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)" ed uno schema delle regole attualmente in vigore

Queste le principali novità:

QUARANTENE
Per i contatti stretti di vaccinati viene ridotta o del tutto eliminata la quarantena, con alcune prescrizioni aggiuntive (vigilanza attiva). Per tutti gli altri valgono le regole precedenti.
In allegato uno schema riassuntivo di tutti i casi in cui si applica quarantena, isolamento o vigilanza attiva.
Sembra sussistere una contraddizione tra i nuovi articoli 7 bis (che stabilisce per chi ha completato il ciclo vaccinale un test molecolare o antigenico solo per i sintomatici) e il neo articolo 7 ter che stabilisce che il test deve essere eseguito sempre senza distinguere tra vigilanza attiva e quarantena. Lo stesso articolo 7 ter stabilisce che dovrà essere emanata una Circolare del ministero della Salute di regolamentazione del processo, che speriamo chiarisca bene come procedere. Per il rientro al lavoro non cambia nulla, basta autocertificazione del lavoratore e chiusura della quarantena da parte del medico di medicina generale.

SUPER GREEN PASS
Il super green pass si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal covid-19. Il certificato rimane lo stesso, scaricabile dall'applicazione IO o dal sito del Ministero.
Per chi si vaccina adesso, il certificato sarà generato a partire dal 12esimo giorno dopo la prima dose e sarà valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass sarà generato dopo un paio di giorni e sarà valido a partire dal 14º giorno.
Il cosiddetto Green Pass rafforzato viene esteso, a partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza, alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all'aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività anche all'aperto.

Si ricorda che il L 221/2021 già prevedeva dal 10/01/2021 il Super Gren Pass anche per:

  • Mezzi di trasporto pubblico, ove vige obbligo di FFP2
  • Ristoranti e bar al chiuso;
  • spogliatoi;
  • musei e mostre;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

CAPIENZE
Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso, compresi stadi e campi sportivi.

MASCHERINE
Il Governo si è attivato per ottenere un prezzo calmierato per le mascherine di tipo FPP2 tramite apposite convenzioni con le farmacie.