DL 17/3/2020 n.18  "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19"

Si evidenziano:
Articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività) che recita:
"1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio."

Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
Con successiva circolare dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone disabili della Presidenza del Consiglio sono chiarite le competenze dei servizi pubblici di prevenzione in materia di certificazioni.

Allegati:
Scarica questo file (Circolare-PdC.pdf)Circolare art.26[Presidenza del Consiglio]
Scarica questo file (DL_17_03_2020_n. 18.pdf)DL 18 del 17/3/2020[Decreto Legge]