Vi segnaliamo una recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ad attività che comportano la movimentazione manuale di carichi. Riportiamo sotto un sintetico commento a cura di Fulvio D'Orsi che ringraziamo.
 
"La sentenza afferma che la sorveglianza sanitaria va sempre prevista ogni volta che non sia possibile evitare la movimentazione di carichi 'con misure organizzative ed il ricorso a mezzi meccanici appropriati' e che in tali casi, l’unica discrezionalità lasciata al medico competente, in funzione del livello di rischio, è quella relativa alla periodicità delle visite. Ciò anche in quanto il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica 'sia in relazione a patologie che potrebbero derivare dall'attività lavorativa, sia per la verifica delle condizioni di attitudine allo svolgimento della specifica mansione'.

In altri termini la sorveglianza sanitaria deve accertare anche l’esistenza di condizioni indipendenti dal lavoro, che possono tuttavia essere causa di ipersuscettibilità al rischio.
Quest’ultimo aspetto è già stato affermato in precedenti sentenze della cassazione (vedi ad esempio Sentenza 1465/2019 qui richiamata).

Ulteriori approfondimenti si possono trovare ai seguenti indirizzi:

Cassazione Penale - Sentenza Movimentazione Banconisti

Cassazione Penale - Sentenza Morte Insufficienza Cardiaca Acuta

Articolo Movimentazione Manuale dei Carichi "