Una recentissima (23 marzo 2018) sentenza della Corte Costituzionale relativa al "caso ILVA" riafferma la supremazia dei diritti costituzionali inviolabili relativi alla tutela della salute e della vita (artt. 2 e 32 Cost.), al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.) rispetto alla prosecuzione delle attività produttive.

"In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999). Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996). "

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